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Circolare MPI 25.11.1998, prot. n. 4285/A1

Nuovi Esami di Stato: risposte a quesiti.

Sono pervenuti a questo Ufficio quesiti e richieste di chiarimento relativi all'esame di Stato (L.425/1997 e Regolamento - D.P.R. 23.7.1998) ed in particolare:

1. se l'educazione fisica può essere oggetto della 3a prova;

2. se l'educazione fisica può essere oggetto del colloquio pluridisciplinare;

3. se il docente di educazione fisica può essere nominato Presidente della Commissione di esame;

4. se il docente di educazione fisica può far parte della Commissione di esame;

5. se i crediti formativi possono essere presi in considerazione per l'attribuzione del credito scolastico;

6. se il voto di educazione fisica deve essere preso in considerazione per la determinazione della media e, quindi, per l'attribuzione del credito scolastico.

Al fine di rispondere compiutamente ai quesiti, si ritiene indispensabile un rapido richiamo di alcuni punti della precitata normativa:

Legge n. 425 del 10.12.1997

* Art. 2, 5° comma (abbreviazione corso di studi), dove è previsto la possibilità di una abbreviazione degli studi per gli alunni".....che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica): nella fattispecie ciò significa che il principio della valutazione non si applica solo alla classe quinta ma alle tre classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, a tutte le materie ed a tutti gli alunni in quanto anche quelli esonerati devono essere valutati, per quanto previsto dalla C.M. 216 del 17.7.1987.

* Art. 3, 1° comma (prove scritte) dove è previsto che "...la terza a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso": come peraltro chiaramente espresso nell'art. 1 del D.M. 357/1998.

* Art. 3, 3° comma (colloquio) dove è previsto che "Il colloquio si svolge su argomenti di inter

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