IperTesto Unico IperTesto Unico

Sentenza Corte dei conti a sezioni riunite 04.03.1998, n. 10/98/qm

_.

Fatto -

... La questione deferita è stata articolata nei seguenti punti:

1) se in sede di appello pensionistico sia possibile per il collegio giudicante dare ingresso alla cognizione del prospettato difetto di motivazione in punto di classifica;

2) in quali limiti ciò sia possibile; e cioè se solo in caso di assoluto difetto di motivazione o anche in ipotesi di motivazione insufficiente o contraddittoria;

3) se, nell'affermativa, il giudice di appello debba ritenere la causa ovvero debba rimettere gli atti al giudice di 1° grado e, in tal caso, con quali modalità processuali.

Diritto ... La norma contenuta nell'art. 1 comma 5 del 15.11.93, n. 543, convertito nella legge n. 19 del 14.1.1994, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 23.10.96 n. 543, convertito nella legge n. 639 del 20.11.1996, che ha dato ingresso alla questione di massima, così si esprime: "Nei giudici in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto, costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

L'ambiguità della norma e le difficoltà interpretative che ne sono derivate giustificano il vasto contrasto giurisprudenziale creatosi tra le tre sezioni d'appello e, in qualche caso, nell'ambito di una stessa sezione.

...

La parte della giurisprudenza che dà alle norme di cui si discute un'interpretazione molto rigorosa e restrittiva - oltre il limite già insito nella riduzione dell'impugnazione ai motivi di diritto -.

...

Non si può, al proposito, non rilevare che l'obbligo di un'adeguata motivazione è assunto a livello di garanzia prevista dalla Costituzione (art. III Cost.): ch'esso è anche sancito da norme ordinarie (art. 132 c.p.c. e, per quanto riguarda questo giudice contabile, anche artt. 21 e 22 R.D. n. 1038 del 13.8.1933) e che, infine, l'esi

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.