Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive
Capo VIII - Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio
1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'articolo 23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.