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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive

Capo VIII - Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

Art. 40 - Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;

b) le esposizioni universali;

c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale;

f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni. 16

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

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Lettera aggiunta dall'art. 6, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

La previsione di cui al comma 1, lettera f), dell'art. 40 del d.lgs. n. 112/1998, come introdotta dal d.lgs n. 443/1999, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 6-26 giugno 2001 (pubbl

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