Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive
Capo VI - Miniere e risorse geotermiche
1. Le funzioni amministrative relative alla materia «miniere e risorse geotermiche» concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi, delle risorse geotermiche e dell'anidride carbonica ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività. 14
Comma modificato dall'art. 4, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.