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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive

Capo II - Artigianato

Art. 16 - Abrogazioni

1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini».

2. È abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: «ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini».

3. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati il D.M. 28 novembre 1989, n. 453, e il D.M. 2 febbraio 1994, n. 285 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. È abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

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