Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive
Capo II - Artigianato
1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini».
2. È abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: «ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini».
3. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati il D.M. 28 novembre 1989, n. 453, e il D.M. 2 febbraio 1994, n. 285 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. È abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.