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Direttiva MPI 26.03.1998, n. 156

Modificazioni della direttiva n. 305 del 1 luglio 1996.

Art. 1 -

La Direttiva n. 305 dell'1.7.96 è modificata nei termini che seguono:

- agli artt. 3, 4, 5 e 6 sostituire "Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione" con "Direzione generale dell'Istruzione media non statale";

- l'art. 2 comma 7 è così modificato: "Le Università, statali e quelle non statali che rilasciano titoli equipollenti, i consorzi tra Università costituiti ai sensi della L. 341/90, art. 8, gli IRRSAE, le Istituzioni culturali dei Paesi dell'Unione europea e dei paesi membri dell'OCSE non sono destinatari della presente direttiva, e quindi le loro iniziative in materia di formazione e aggiornamento non necessitano di autorizzazione.";

- al comma 2 è, di conseguenza, soppresso il riferimento a "le istituzioni culturali dei paesi dell'Unione europea e i paesi membri dell'OCSE";

- l'art. 3, comma 3 aggiungere: "punto 10 la sede di svolgimento del corso";

- all'art. 3, comma 4, terzo capoverso si legga "È consentita la non contestualità della data e/o della sede di svolgimento dell'attività a condizione di espressa riserva di successiva notificazione; tale notificazione dovrà, comunque, essere effettuata, a cura del richiedente, almeno 30 giorni prima della data in parola;

- all'art. 4, comma 3 leggasi: "art. 3 comma 3" al posto di "art. 4, comma 3".

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