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Decreto MPI 30.03.1998

Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G.U. 31.03.1998, n. 75)

Art. 1 -

Per gli iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta esclusione per il personale del comparto scuola e per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei cui confronti trova applicazione l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che hanno prestato domanda per l'accesso al pensionamento di anzianità anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, l'accesso medesimo è consentito:

a) al 1° aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al pensionamento;

b) alle date indicate nell'acclusa tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, a condizione che i requisiti di età e di anzianità contributiva ivi previsti siano stati maturati prima della data di entrata in vigore della accennata legge n. 449 del 1997.

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