IperTesto Unico IperTesto Unico

Circolare MPI 21.03.1998, n. 159

Recupero ore eccedenti l'orario di servizio da parte del personale dirigenziale: risposta quesito.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota n. 10481 del 2.3.98 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso il proprio avviso in ordine al quesito proposto da questa Amministrazione sull'applicabilità dell'istituto del riposo compensativo al personale dirigenziale.

Dipartimento della Funzione pubblica.

Si riscontra la nota citata in riferimento, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto di sapere se è possibile applicare, in via analogica, l'istituto del riposo compensativo previsto per i dipendenti rientranti nelle qualifiche funzionali anche al personale ispettivo tecnico, composto da ispettori con qualifica dirigenziale.

Al riguardo, non appare superfluo premettere che il diritto del dipendente a fruire del riposo compensativo spetta in ragione del numero di ore lavorative effettuate in eccedenza rispetto all'orario ordinario di lavoro.

Ne consegue che l'applicazione dell'istituto in esame presuppone evidentemente il dovere per il dipendente di rispettare detto orario.

Ciò posto, si osserva che l'art. 16 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Ministeri ha introdotto il concetto di "tempo di lavoro" del dirigente, riconoscendo a detto personale il diritto di organizzare la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro in funzione degli obiettivi e programmi da realizzare, adeguando sia l'una che l'altro in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'amministrazione di appartenenza.

Da quanto sopra discende che il dirigente non è tenuto ad osservare un orario di lavoro ordinario rigidamente prestabilito in un determinato numero di ore, in quanto il suo tempo difficilmente può essere quantificato a priori, dovendo articolarsi in modo tale da corrispondere ad una serie di variabili. Ciò è tanto vero che l'art. 33 del richiamato C.C.N.L. non prevede per i dirigenti il compenso per lavo

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.