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Circolare INPDAP 31.03.1998, n. 16

Riscatto servizi ai fini previdenziali; disapplicazione minimo influente.

La legge n. 1368 del 6.12.1965 prevede, per gli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato, la facoltà di chiedere in attività di servizio e previo il pagamento di un contributo a totale carico del richiedente, il riscatto agli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita dei servizi e periodi riconoscibili ai fini di quiescenza, ma non coperti dal contributo previdenziale.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 4 luglio 1966, modificato con successivo decreto del 19 giugno 1981, sono state approvate le norme di attuazione degli artt. 1 e 2 della citata legge n. 1368/65 - concernenti le modalità di calcolo del contributo di riscatto nonché di pagamento delle relative rate - adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'ex ENPAS nella seduta del 28 giugno 1966 ed integrate con delibera del Commissario straordinario del 31 dicembre 1980 "per adeguarle alla nuova disciplina legislativa (artt. 15 e 24 del D.P.R. n. 1032/73) ed uniformarle agli indirizzi emersi in sede consultiva e giurisprudenziale".

Occorre aggiungere che in data 22 dicembre 1966 il Comitato Esecutivo del predetto Ente deliberò l'applicazione, nella ipotesi di determinazione del contributo di riscatto contestuale alla liquidazione della buonuscita, del principio del minimo influente, che consiste, tenuto conto del fatto che ai fini della valutazione del servizio la frazione di anno superiore a sei mesi va arrotondata ad un anno intero, nell'escludere dal computo complessivo dei servizi utili ex se e da riscattare, quei mesi eccedenti la frazione di cui sopra è cenno, ininfluente ai fini dell'arrotondamento ad anno.

L'analogo istituto del riscatto dei servizi non coperti da contribuzione è previsto dall'art. 12 della legge n. 152 dell'8.3.1968, per i dipendenti degli enti locali iscritti al Fondo di previdenza gestito dall'ex INADEL, le cui norme per la determinazione del contributo, delibe

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