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Circolare INPDAP 16.03.1998, n. 14

Art. 59 della legge 27 dicembre n. 449. Disposizioni in materia previdenziale. (G.U. 28.03.1998, n. 73)

Sul supplemento ordinario n. 255/L alla G.U. del 30.12.97 n. 302, è stata pubblicata la Legge 27.12.97, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

A norma dell'art. 65 della suddetta legge le disposizioni in esame entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo una diversa decorrenza espressamente stabilita.

Con la presente Circolare vengono forniti i primi chiarimenti sugli aspetti di più immediata attuazione della nuova disciplina di cui all'art. 59 della Legge 449/97.

1.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 6).

Con effetto dal 1° gennaio 1998, il comma 6 dell'art.59 introduce, per la generalità dei lavoratori dipendenti, nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità, in sostituzione di quelli previsti dalla Legge 8.8.95, n. 335.

In particolare, per i dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, il diritto alla pensione di anzianità dal 1° gennaio 1998 si consegue al compimento del 53° anno di età ed al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari a 35 anni ovvero alla maturazione della sola anzianità contributiva pari a 36 anni; per i successivi anni, il diritto al trattamento di quiescenza si acquisisce secondo quanto previsto dalla Tabella D allegata alla legge in esame e sotto riportata.

Tabella D - (articolo 59, comma 6)

Anno Età e anzianità Anzianità
1998 53 e 35 36
1999 53 e 35 37
2000 54 e 35 37
2001 55 e 35 37
2002 55 e 35 37
2003 56 e 35 37
2004 57 e 35 38
2005 57 e 35 38
2006

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