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Parere Consiglio di Stato - sezione III 12.05.1998, n. 557

Estensione dei benefici legge n. 87 del 29.1.1994 anche ai cappellani incaricati presso l'Amministrazione penitenziaria.

Considerato

Il Ministero riferente, richiamati i pareri 27 giugno 1995 n. 665/95 e 9 dicembre 1997 n. 400/96 resi da questo Consiglio in ordine al computo della indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto spettante ai cappellani incaricati presso l'Amministrazione e rilevata una difformità tra i due cennati pareri, in particolare per quanto concerne la natura previdenziale o meno di detta indennità e la relativa assoggettabilità o non a ritenuta previdenziale, chiede chiarimenti ai fini delle determinazioni da assumere.

Al riguardo si chiarisce quanto segue.

Con il parere 27 giugno 1995 n. 665 la Sezione ha espresso l'avviso che le disposizioni della legge 29 gennaio 1994 n. 87 in materia di computabilità dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti trovassero applicazione anche in favore dei cappellani incaricati presso l'Amministrazione penitenziaria in sede di liquidazione dell'indennità di fine rapporto, prevista dall'art. 15 comma 2 della legge n. 68/82. Si aggiungeva, peraltro, che, prima di procedere al computo di detta indennità nel trattamento di fine servizio, l'Amministrazione, attesa la natura previdenziale del predetto trattamento, doveva procedere alla riscossione dei relativi contributi previdenziali, come previsto dalla citata legge n. 87 del 1994 (art. 2).

Con il successivo parere 9 dicembre 1997 n. 400/96 la Sezione - preso atto delle precisazioni fornite con la relazione 1° marzo 1996 n. 020356/8 e con le note 23.4.1997 del Ministero del Lavoro e 1.10.1997 n. 176035 del Ministero del Tesoro (con le quali si precisava che i cappellani non erano iscritti ad alcuna forma di gestione previdenziale ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto) - ha inteso puntualizzare che, ferma rimanendo, la computabilità dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto, non avendo quest'ultimo natura previdenz

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