Decreto legislativo 13.05.1998, n. 171
Capo II - Disposizioni relative all'attività giornalistica
1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: ", nel rispetto del" sono sostituite dalle seguenti: ". In tale caso, si applica il".
2. Nell'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: ", nei limiti del" sono sostituite dalle seguenti: ". Restano fermi il limiti del" e le parole: "e nel rispetto del" sono sostituite dalle seguenti: ". Si applica inoltre il".
3. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
" 1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.".
4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è così modificato:
a) alla fine del primo periodo, sono aggiunte, prima del punto, le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "il Garante" sono inserite le seguenti: ", in cooperazione con il Consiglio,";
c) dopo il secondo
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.