Decreto legislativo 13.05.1998, n. 171
Capo I - Telecomunicazioni
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione della identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere la stessa possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione della linea chiamante e tale identificazione è presentata prima che la comunicazione è stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle chiamate dirette verso altri Paesi; quelle di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in arrivo da altri Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di
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