Decreto legislativo 13.05.1998, n. 171
Capo I - Telecomunicazioni
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico adotta le misure tecniche ed organizzative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge per salvaguardare la sicurezza del servizio e dei dati personali.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio le adotta congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sentito il Garante.
3. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico ha l'obbligo di informare gli abbonati quando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando i possibili rimedi e i relativi costi. Analoga informativa è resa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante.
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