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Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 29.07.1998

Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 8 - Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

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