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Parere Consiglio di Stato 15.07.1998, n. 492

Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici.

Il Dipartimento della funzione pubblica ricorda che la legge 15.5.1997, n. 127, entrata in vigore il 18 del predetto mese, recante: " Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " all'art. 3, comma 6, stabilisce testualmente che "la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione".

Tale disposizione ha sostanzialmente soppresso il limite massimo di età stabilito - in via generale - in quarantuno anni, con la possibilità per gli appartenenti alle categorie protette di fruire del limite massimo specifico fino a quarantasei anni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. 2), del regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblichi impieghi.

Le risultanze dei lavori parlamentari fanno emergere che la norma prevista dall'articolo 3, comma 6, della legge 127/1997 deriva dall'emendamento n. 3.62 approvato in data 12 febbraio 1997 nella sede referente dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nel corso dell'esame dell'allora disegno di legge A.C. 2564 , già A.S. 1034.

Tale disposizione venne pi confermata dalle Assemblee della stessa Camera dei deputati (Cfr. A.C. 2564/a) e del Senato della repubblica (cfr. A.S. 1034/B).

Dalla disamina degli atti parlamentari si ricava che le motivazioni alla base della modifica approvata sono riconducibili a due aspetti specifici, ovvero introdurre elementi di maggiore flessibilità nel mercato del lavoro con la contemporanea salvaguardia per le singole amministrazioni di poter stabilire, mediante il ricorso allo strumento regolamentare, deroghe pe

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