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Nota Tesoro 24.07.1998, prot. n. 4789.

Il decreto legislativo n. 430 del 5 dicembre 1997, - emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7, comma 2 della legge 3 aprile 1997, n. 94 - ed il successivo regolamento, emanato con D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, nel provvedere all'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, ne hanno riordinato gli uffici e le loro attribuzioni.

In particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 430/97 sopra citato, nel demandare alle norme regolamentari l'individuazione delle funzioni degli "Uffici centrali del bilancio" (ex Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri), ha stabilito quanto segue: "Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato acquistano efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della legalità della spesa, senza effetti impeditivi sull'efficacia degli atti".

Gli artt. 9 e 10 del regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 38/1998 hanno dettato la conseguente disciplina sulle attribuzioni, rispettivamente, degli Uffici centrali del bilancio e dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilendo che:

- Gli Uffici centrali del bilancio provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dei provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti;

- I provvedimenti assunti dagli Uffici amministrativi acquistano efficacia trascorsi 10 giorni dalla registrazione dell'impegno; durante tale periodo di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti l'Ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa osservazioni da comunicarsi non oltre i successivi dieci giorni, ferma restando l'efficacia

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