D.P.R. 23.07.1998, n. 323
1. Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall'età;
d) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in corso;
e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. I candidati agli esami negli istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame.
3. I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.
4. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.
5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di
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