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D.P.R. 23.07.1998, n. 323

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425. (G.U. 09.09.1998, n. 210)

Art. 15 - Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali

1. Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998/99 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.

2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui all'art.5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.

3. Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1998/1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella D) e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell'andamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella E) e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999/2000 e dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico 1997/1998.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n.425, in connessione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio di cui all'artico

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