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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo IV - ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap - sperimentazione di modelli efficaci di integrazione

Art. 45 - Organizzazione didattica - Competenze degli organi di istituto

Disposizioni finali

45.1 È rimessa alla competenza degli organi collegiali la progettazione di nuove forme di flessibilità dell'organizzazione didattico-educativa, che, in rapporto alle risorse di organico assegnate alla scuola, consentano di rendere meno determinanti i raggruppamenti di alunni per classe e le loro dimensioni, prendendo in considerazione la possibilità di programmare attività didattiche per gruppi ristretti di alunni oppure per gruppi più ampi di alunni iscritti a classi diverse, allo scopo di assicurare la maggiore efficacia possibile dell'insegnamento, in rapporto alle potenzialità di apprendimento individuale.

45.2 È parimenti affidata alla competenza degli organi collegiali della scuola la formulazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando la disponibilità di personale e di mezzi del fondo d'istituto, ovvero anche mediante l'utilizzazione di ulteriori risorse di personale e mezzi messe a disposizione dai competenti enti locali oppure da enti ed organismi pubblici o privati, a seguito di appositi accordi o convenzioni.

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