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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo IV - ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap - sperimentazione di modelli efficaci di integrazione

Art. 39 - Consolidamento dei posti

39.1 Per distribuire tra i diversi gradi di scuole i posti acquisiti in organico ai sensi dell'art. 37, il Provveditore agli studi tiene conto:

a) dei posti attualmente coperti da docenti di ruolo per ogni grado di scuola;

b) della ripartizione di posti già calcolata ai sensi del precedente art. 38;

c) dell'andamento della presenza di alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio scolastico, relativamente alle scuole materne, elementari e medie;

d) della tendenza del tasso di presenza di alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio relativamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, tenendo conto della distribuzione tra i diversi ordini e tipi di scuole.

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