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D.M. Pubblica istruzione 24.07.1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. (G.U. 11.11.1998, n. 264 - S.O. n. 189)

Titolo II - Formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

Capo III - Disposizioni particolari per i diversi gradi di scuole

Art. 14 - Disposizioni relative alla scuola materna

14.1 Nella prospettiva dell'estensione della frequenza della scuola materna a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni e della riduzione del numero massimo di bambini per sezione le stesse sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 bambini e minimo di 15, salvo il disposto dell'art. 10.

14.2 Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 28 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap.

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