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Decreto legislativo 25.07.1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (G.U. 18.08.1998, n. 191 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo III - Disposizioni di carattere umanitario

Art. 20 bis - Permesso di soggiorno per calamità 196

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.L. 04.10.2018, n. 113, conv. con modif. da L. 01.12.2018, n. 132.

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