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Decreto legislativo 25.07.1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (G.U. 18.08.1998, n. 191 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Art. 17 - Diritto di difesa

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore 182

182

Comma modificato dall'art. 16, comma 1 dell'art. 16, della legge 30 luglio 2002, n. 189. La Corte costituzionale, con ordinanza 28 settembre - 4 ottobre 2005, n. 363 e con ordinanza 28 settembre - 4 ottobre 2005, n. 376 ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 17 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione.

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