Decreto legislativo 25.07.1998, n. 286
Titolo II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.
Articolo aggiunto dalla lettera n) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
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