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Decreto MPI 20.07.1998

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Articolo unico -

Fermo restando l'art. 1 del decreto ministeriale n. 472 dell'1.8.97 (che riportiamo per comodità degli interessati), gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso decreto ministeriale sono modificati come segue:

Art. 1 - A decorrere dall'anno scolastico 1996/97, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono alla retribuzione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, nonché ai correlati adempimenti per gli oneri riflessi, con imputazione ai rispettivi bilanci di previsione.

2. In via del tutto analoga provvedono, dall'anno accademico 1996/97, gli istituti superiori di istruzione artistica.

Art. 2 - 1. A decorrere dall'1.1.98, ciascun ufficio centrale individuato quale centro di responsabilità, con apposito piano e previo accantonamento di un fondo di riserva di ammontare non superiore al 10% dello stanziamento iscritto annualmente al capitolo delle supplenze brevi e saltuarie di rispettiva pertinenza, opera la ripartizione dello stanziamento annuale fra i provveditorati agli studi nel modo che segue:

a) per il 40% sulla base della spesa complessiva in termini di competenza sostenuta a livello provinciale per settore di istruzione nell'anno precedente;

b) per il 60%, in ragione della consistenza delle dotazioni organiche, per settori di istruzione a livello provinciale, del personale docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. La somma assegnata da parte di ciascun centro di responsabilità costituisce lo stanziamento provinciale che i Provveditori utilizzano per i finanziamenti ai bilanci delle rispettive istituzioni scolastiche ed educative funzionanti nella provincia di competenza;

3. Nelle more della definizione del piano di cui al presente articolo, possono erogarsi acconti non superiori alla spesa impegnata dalle istituzio

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