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Circolare MPI 28.07.1998, prot. n. 30126

Oneri per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle scuole. Sollecito.

Com'è noto questo Ministero con lettera n. 25962 del 23.3.98, cui si fa seguito, ha sottoposto all'attenzione di codesta Presidenza, la questione relativa all'imputazione dell'onere per il pagamento della tassa in oggetto, evidenziando le diversità interpretative della legge n. 23 dell'11.1.96 esistenti tra quest'Amministrazione e quelle delle Finanze e del Tesoro, al fine di un intervento chiarificatore, di codesta Presidenza medesima.

A seguito della riunione di coordinamento tenutasi il 22 maggio 1998, lo scrivente è rimasto in attesa delle indicazioni di codesta stessa Presidenza.

Perviene ora allo scrivente l'acclusa lettera n. 4435 del 16 giugno 1998 (allegato 1), inviata anche a codesto Dicastero, con la quale il Ministero dell'Interno argomenta a favore della tesi interpretativa propugnata dai cennati dicasteri economici e che vedrebbe l'onere per la tassa in questione escluso dalle spese varie d'ufficio di competenza degli enti locali e a carico, invece, dell'amministrazione dello Stato e dunque, delle scuole.

Nel confermare quanto già comunicato dallo scrivente con la nota cui si fa seguito, si evidenzia quanto segue.

Le argomentazioni utilizzate dal citato Ministero sono sostanzialmente simili a quelle espresse dai due cennati dicasteri economici nel corso dell'anzidetta riunione di coordinamento e abbondantemente confutate dallo scrivente sia nel corso della riunione stessa che con la nota cui si fa seguito. Esse non tengono evidentemente conto del mutato assetto gestionale in materia scolastica ridisegnato dal legislatore con la legge n. 23/1996, e che, come autorevolmente rilevato anche dal Consiglio di Stato nel parere 1784/1996, trasmesso in allegato alla stessa nota dello scrivente cui si fa seguito, prefigura in carico agli enti locali le spese di gestione per il normale funzionamento delle scuole, utilizzando l'ampia dizione di "spese varie d'ufficio" (art. - cc. 1 e 2 - L. 23/1996), lasciando a carico dello Stato qu

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