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Circolare MPI 18.07.1998, n. 305

Infortuni alunni scuole di ogni ordine e grado.

Continuano a pervenire a questo Ministero, soprattutto da parte di istituzioni scolastiche, pratiche relative da infortuni di alunni, con richieste di intervento riferite alle varie fasi del procedimento, compresi gli aspetti del contenzioso.

Tale circostanza induce a ritenere che la materia di cui trattasi, per la sua complessità e per la molteplicità dei profili che la caratterizzano, si presti a perduranti margini di incertezza e perplessità (soprattutto per quel che concerne l'individuazione delle diverse competenze) che vanno sollecitamente chiariti ed eliminati.

In via preliminare va precisato che, tenendo anche a riferimento il quadro delineato dall'art. 27 della legge n. 59/97, gli adempimenti connessi agli infortuni degli alunni, delle scuole di ogni ordine e grado, rientrano nelle attribuzioni delle SS.LL. - e dei Capi d'Istituto, fatte salve quelle specificamente indicate nella presente nota, concernenti la liquidazione e le situazioni a rilevanza penale e disciplinare.

Le SS.LL., pertanto, d'intesa con i Capi di Istituto, cureranno che:

- sin dall'attuazione di iniziative stragiudiziali e, ovviamente, in presenza di citazioni in giudizio, sia richiesta, con la dovuta tempestività, la consulenza e il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato o delle competenti Avvocature Distrettuali, alle quali spettano "la rappresentanza e difesa in giudizio e la consulenza legale delle Amministrazioni dello Stato";

- siano sporte le previste denunce alle, Procure Regionali della corte dei conti, nei casi, con le modalità, nei tempi e con le forme di cui alle circolari del procuratore generale presso la Corte dei conti n. 7739 del 25/7/90 (diramata ai Provveditorati agli studi con nota n. 1029 - 412/90B - Direzione Generale del Personale) e n. 1 C/2 del 27/5/96 (diramata dal Gabinetto del Ministro con circolare n. 294 prot. n. 65L/Bl del 25/6/96);

- per quanto attiene alle iniziative stragiudiziali che giungono a defini

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