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Circolare MPI 01.07.1998, n. 296

Elezioni scolastiche.

Si ricorda che anche per l'anno scolastico 1998/99 dovranno essere indette le elezioni degli organi scolastici di durata annuale e di quelli triennali cessati per qualsiasi causa, o nel caso di prima costituzione degli stessi, nonché delle relative elezioni suppletive.

In attesa che il Parlamento definisca la nuova disciplina degli organi collegiali della scuola attraverso l'approvazione dei vari disegni di legge al suo esame, si, confermano, anche per la prossima tornata elettorale le disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali permanenti 15 luglio 1991, nn. 215, 216 e 217 - concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto, distrettuale e provinciale - modificate ed integrate dalle ordinanze ministeriali 7 aprile 1992, n. 98 e 24 giugno 1996, n. 293. Per le istituzioni comprensive di scuola materna, elementare e media, inoltre, si richiama l'ordinanza ministeriale 4 agosto 1995, n. 267.

Rispetto ai decorsi anni, un'importante innovazione è intervenuta con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica del 26 maggio 1998 del D.P.R. 2 marzo 1998, n. 157, recante il regolamento sulle norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore.

Pertanto, l'ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215, sopra citata viene ulteriormente modificata per la parte in discorso dall'ordinanza ministeriale 17.6.1998 n. 277, in fase di registrazione alla Corte dei Conti e che si allega in copia.

Come già avvenuto nei decorsi anni, le SS.VV. sono delegate a fissare autonomamente la data delle votazioni in un giorno non lavorativo dalle ore 8.00 alle 12.00 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.30, comunque non oltre il termine di domenica 22 e lunedì 23-novembre 1998.

 

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