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Sentenza TAR Umbria 30.06.1998, n. 696

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1. La signora ... , dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione con mansioni di insegnante elementare, ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio per alcune infermità, nonché la concessione dell'equo indennizzo.

Con verbale del 9 dicembre 1992, la Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) presso l'Ospedale militare di Perugia ha dichiarato sussistente la dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: "osteoartrosi (in atto: artrosi lombare, grave coxartrosi destra con osteoporosi e marcato deficit alla deambulazione); varicoflebite arto inferiore destro (marcate turbe trofiche in atto)" ascrivendole cumulativamente alla V categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

L'Amministrazione di appartenenza, preso atto del giudizio della C.M.O., ha provveduto in conformità.

2. La pratica è stata quindi sottoposta al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (CPPO) per le sue valutazioni ai fini della concessione dell'equo indennizzo, come previsto dall'art. 5-bis del decreto legge 21.9.1987, n. 387, convertito in legge 20.11.1987, n. 472.

Nella seduta del 6 maggio 1995 il CPPO ha espresso motivatamente il parere che le infermità denunciate non dipendono da causa di servizio.

3. Con provvedimento in data 17 febbraio 1997 l'Amministrazione, richiamato il parere del CPPO ed uniformandosi alle sue conclusioni, ha respinto la domanda di equo indennizzo.

Il provvedimento è stato impugnato davanti a questo Tribunale dalla persona interessata. L'Amministrazione resiste.

4. La parte ricorrente deduce, in sostanza, che il provvedimento è ingiustificato ed immotivato nella parte in cui si discosta dal giudizio della C.M.O. per seguire quello del C.P.P.O.; in presenza di due pareri tecnici di contrastante tenore, l'autorità deliberante non poteva puramente e semplicemente uniformarsi al secondo. Avrebbe dovuto, invece, chiedere nuovi pareri o disporre nuovi accertamenti oppure, q

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