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Ordinanza P.C.M. - D.F.P. 06.06.1998, n. 1

Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1997/98 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico.

Art. 1 - Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione

1) Il Ministro della Pubblica Istruzione è tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario, relativo all'anno scolastico 1997/98, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali nelle Scuole e negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

2) Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della Pubblica Istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

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