Ordinanza P.C.M. - D.F.P. 06.06.1998, n. 1
1) Il Ministro della Pubblica Istruzione è tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario, relativo all'anno scolastico 1997/98, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali nelle Scuole e negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.
2) Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della Pubblica Istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.
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