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Ordinanza MPI 17.06.1998, n. 277

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Art. 2 -

All'art. 44 sono aggiunti i seguenti commi:

8. Ai fini dell'attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori ed alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente ad una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

9. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza di riserva.

10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.

11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto a riserva, questa non opera ed il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.

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