D.M. MPIURST 08.06.1998, n. 261
1. La concessione di contributi a scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate verrà effettuata allo scopo di sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla elevazione dei livelli di qualità ed efficacia delle attività formative, in coerenza anche con i processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale.
2. Per l'accesso a qualunque forma di contributo sono necessari i seguenti requisiti preliminari:
1) tutte le classi del corso di studi, dalla prima a quella terminale, debbono funzionare con un numero di alunni frequentanti non inferiore a 10 in ciascuna classe; si può derogare al numero minimo di alunni per classe se si tratta di scuola che risulti esercitare nel territorio una funzione di particolare rilevanza (es.unica scuola del tipo nel territorio; scuola destinata al recupero di alunni in condizione di disagio anche economico-sociale);
2) gli alunni delle classi successive alla prima debbono nel complesso provenire in prevalenza dalla classe precedente della scuola stessa o da non promozione quali alunni interni nel decorso anno scolastico.
3. Possono essere oggetto di contributo:
1) per le spese organizzative (docenze, materiale didattico, ospitalità, etc), fino ad un massimo di Lit. 20.000.000, nel quadro degli interventi volti a valorizzare la funzione e l'impegno professionale, i progetti elaborati specificamente con fini di formazione e aggiornamento del personale direttivo e docente correlati all'applicazione dell'art.2 comma 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 in tema di "autonomia" delle scuole secondarie non statali, ivi compresi quelli relativi alle iniziative connesse alla predisposizione del "Piano dell'offerta formativa" previsto dal successivo art. 3 del D.P.R. suddetto.
2) i progetti di sviluppo delle
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