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D.M. MPIURST 08.06.1998, n. 261

Applicazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 nelle materie di competenza della Direzione Generale per l'istruzione media non statale. Concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate. Modifica del D.M. 10.7.1991, n. 196.

Art. 1 - Criteri di erogazione

1. La concessione di contributi a scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate verrà effettuata allo scopo di sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla elevazione dei livelli di qualità ed efficacia delle attività formative, in coerenza anche con i processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale.

2. Per l'accesso a qualunque forma di contributo sono necessari i seguenti requisiti preliminari:

1) tutte le classi del corso di studi, dalla prima a quella terminale, debbono funzionare con un numero di alunni frequentanti non inferiore a 10 in ciascuna classe; si può derogare al numero minimo di alunni per classe se si tratta di scuola che risulti esercitare nel territorio una funzione di particolare rilevanza (es.unica scuola del tipo nel territorio; scuola destinata al recupero di alunni in condizione di disagio anche economico-sociale);

2) gli alunni delle classi successive alla prima debbono nel complesso provenire in prevalenza dalla classe precedente della scuola stessa o da non promozione quali alunni interni nel decorso anno scolastico.

3. Possono essere oggetto di contributo:

1) per le spese organizzative (docenze, materiale didattico, ospitalità, etc), fino ad un massimo di Lit. 20.000.000, nel quadro degli interventi volti a valorizzare la funzione e l'impegno professionale, i progetti elaborati specificamente con fini di formazione e aggiornamento del personale direttivo e docente correlati all'applicazione dell'art.2 comma 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 in tema di "autonomia" delle scuole secondarie non statali, ivi compresi quelli relativi alle iniziative connesse alla predisposizione del "Piano dell'offerta formativa" previsto dal successivo art. 3 del D.P.R. suddetto.

2) i progetti di sviluppo delle

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