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C.M. Tesoro 24.06.1998, n. 57

O.M. n. 187 dell'8 maggio 1997. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge n. 335 dell'8.8.1995, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive della assicurazione generale obbligatoria.

Con il DM n. 187 dell'8.5.97, pubblicato nella GU n. 150 del 30.6.1997, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, ha emanato il regolamento recante le modalità applicative delle disposizioni introdotte, con effetto dal 15.1.1996, dall'art. 2, co. 12, della legge n. 335 dell'8.8.95, al fine di consentire l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.L.vo n. 29 del 3.2.1993, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché alle altre categorie di personale iscritte alle medesime gestioni pensionistiche.

Per quanto concerne il procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e di liquidazione del trattamento di pensione di inabilità alle categorie di personale iscritte alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, istituita dall'art. 2, comma 1, della citata L. n. 335/95, si forniscono chiarimenti in risposta ai numerosi quesiti pervenuti.

Si precisa che le categorie di personal sopra specificate sono quelle già aventi titolo alla liquidazione del trattamento di pensione ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973.

Per le medesime, a ciascuna amministrazione di appartenenza compete, tuttora, oltre al procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche la liquidazione del trattamento di pensione.

A tale proposto si evidenzia che la pensione di inabilità, introdotta con effetto dal 15 gennaio 1996, è una tipologia aggiuntiva ai trattamenti di pensione già previsti, la cui misura è pari a quella che sarebbe spettata ai dipendenti all'atto del compimento di determinati limiti d'età, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio, verificatesi anticipatamente rispetto al raggiungimento di tali limiti, sia imputabile ad infermità, non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trov

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