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Circolare Ministero del tesoro, bilancio e programmazione 15.06.1998, n. 51

Art. 10, comma 5, D.P.R. 367/94, come modificato dall'art. 15, comma 4, del decreto legge n. 6 del 30 gennaio 1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 61 del 30 marzo 1998. Estinzione delle contabilità speciali.

Con la circolare n. 77 del 28 dicembre 1995, prot. n. 215870, questo Ministero ha impartito direttive al fine di una corretta e puntuale applicazione degli articoli 8, 10 e 11 del decreto presidenziale indicato in oggetto.

In particolare l'articolo 10, comma 5, dello stesso decreto, disponeva l'estinzione "d'ufficio", a cura delle

Sezioni di Tesoreria, delle contabilità speciali che non avessero registrato movimenti finanziari, in entrata o in uscita, ovvero ulteriori transazioni entro un anno dall'ultima operazione.

L'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 61 del 30 marzo 1998, al fine di evitare difficoltà operative connesse alla detta estinzione "d'ufficio", ha previsto che ad essa procede "previa autorizzazione di questo Ministero".

In ordine al procedimento da adottare per la corretta applicazione della norma in questione si forniscono le istruzioni che seguono.

Considerato che prima di procedere all'estinzione delle contabilità speciali è necessario accertare che sia trascorso almeno un anno dall'ultima transazione effettuata, in entrata o in uscita, a decorrere dal 1999 la Banca d'Italia trasmette, entro il 15 gennaio di ogni anno, l'elenco delle contabilità interessate - con esclusione, ovviamente, delle contabilità di Tesoreria unica - al Dipartimento del Tesoro - Servizio II, Divisione VI ed a questo Dipartimento - Ispettorato Generale di Finanza, Divisione VIII. Quest'ultimo invia copia dell'elenco medesimo alle Ragionerie Provinciali dello Stato "territorialmente" competenti, anche se il riscontro sui rendiconti è attribuito a Ragioneria diversa, le quali contattano senza indugio i titolari delle contabilità in questione, su cui pende l'operazione di chiusura, fissando loro il termine perentorio del 20 febbraio entro il quale gli stessi titolari devono produrre comprovate istanze di mantenimento delle contabilità medesime, essendo la norma dell'

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