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CCNQ 02.06.1998

Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998. (G.U. 24.06.1998, n. 145)

Art. 7 - Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E), comprende il personale dipendente:

• dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

• dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

• dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

• dall'Istituto italiano di medicina sociale;

• dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

• dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

• dalle stazioni sperimentali per l'industria;

• dal Centro interforze studi applicazioni militari (C.I.S.A.M.) (decreto ministeriale 28 aprile 1994;)

• dall'Istituto per le telecomunicazioni e della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Mariteleradar);

• dall'Area di ricerca di Trieste;

• dall'INFM (Istituto nazionale di fisica della materia, istituito con decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506);

• dall'Istituto papirologico "G. Vitelli" di Firenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991;

• dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, istituita con legge 21 gennaio 1994, n. 61 (ANPA).

2. Al personale dell'ANPA dal 1° gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi del comparto di cui al presente articolo. Sino all'inquadramento definitivo si applicano i contratti collettivi di provenienza.

3. L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) già ricompresi tra gli enti di cui al primo aline

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