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CCNQ 02.06.1998

Contratto collettivo nazionale quadro transitorio sui distacchi permessi e aspettative sindacali.

Art. 2 - Norma transitoria

1. In relazione alle complesse modificazioni intervenute per effetto del decreto legislativo 14 novembre 1996, n. 396, sulla materia della rappresentatività nonché dei permessi, distacchi ed aspettative sindacali parti si impegnano a pervenire alla definitiva revisione dei criteri generali in tema di diritti sindacali nei luoghi di lavoro e delle prerogative sindacali nonché delle relative modalità di utilizzo mediante apposito contratto collettivo quadro da stipularsi entro il 31 marzo 1998.

2. Le parti si danno atto che - sulla base del rinvio delle materie alla contrattazione collettiva contenuta nella legge 11 luglio 1996, n. 365 - i CCNL quadro transitorio stipulati il 26 e 27 maggio 1997 hanno recepito e mantenuto in vigore, per le parti non disapplicate, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1994, n. 770, nonché i decreti ministeriali 5 maggio 1995, e che la disciplina risultante si applica, ai sensi dell'art. 12, comma 2 e art. 11, comma 3 dei predetti CCNL quadro transitorio, fino all'entrata in vigore del contratto quadro definitivo previsto dal comma 1.

3. Nelle more, le parti stabiliscono di regolare, in via transitoria, i seguenti punti:

a) fino all'entrata in vigore del contratto collettivo quadro di cui al comma 1, i distacchi in atto potranno essere confermati con 1'attuale procedura, prevista dai CCNL di cui al comma 2, utilizzando le flessibilità disciplinate nell'art. 3, comma 1, dei CCNL quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio 1997;

b) i permessi di cui all'art. 5 dei citati CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, in quanto diretta applicazione dell'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, espressamente richiamata dall'art. 6 del decreto legislativo n 39

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