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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 54 - Preferenze

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) scuola;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia.

2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole elementari, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi Bollettini Ufficiali2. Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall'esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

3. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o alla famiglia, non daranno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

4. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l'aspirante avrà indicato anche nella sezione H - pre

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