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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo II - Personale docente

Capo V - Passaggi di ruolo dall'uno all'altro ordine e grado di scuola

Art. 33 - Disposizioni transitorie per i passaggi di cattedra alle classi di concorso di cui alla C.M. 215/95 del 23/6/95

1. Relativamente alle classi di concorso contemplate nella circ. 215 del 23/6/95, prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale, il provveditore agli studi deve procedere all'effettuazione dei passaggi sulla base delle singole graduatorie d'istituto per i posti risultanti in organico di diritto del corrispondente istituto. Tali posti ovviamente vengono detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni di trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita la relativa graduatoria d'istituto.

2. Per le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali per le province dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità i provveditori agli studi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m. 215.

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