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Nota Pubblica istruzione 07.01.1998, prot. n. d7/16

Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche Comparto Ministeri e Comparto scuola.

Questa Amministrazione ha predisposto la riapertura delle aree operative finalizzate alla rilevazione dell'anagrafe in oggetto per il periodo 19 gennaio - 15 marzo 1998.

Torna utile al riguardo, innanzitutto, richiamare la normativa che regolamenta tale attività, che, si sottolinea, interessa la Pubblica Amministrazione nella sua totalità:

1) legge 30.12.1991 n. 412, art. 24;

2) decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, art. 58;

3) circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 11/93 del 24.3.1993, n. 18/93 del 7.6.1993 e n. 24/95 del 19.12.1995;

4) legge 23.12.1996 n. 662, art. 1, comma 131;

5) legge 28.5.1997 n. 140, art. 6.

Per quanto riguarda il personale docente si ricorda che la disciplina delle incompatibilità è sancita dall'art. 508 del decreto legislativo n. 297 del 16.4.1994 - T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - mentre il rapporto a tempo parziale per il personale delle pubbliche Amministrazioni è regolamentato dall'art. 1, commi da 56 a 65, della legge n. 662 del 23.12.1996, nonché dalla circolare n. 3/97 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si riassumono, inoltre, i punti fondamentali delle modalità stabilite per l'applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni nell'ambito della Pubblica Istruzione:

1) Tutto il personale appartenente ai ruoli della Pubblica Istruzione (comparto ministero e comparto scuola) è interessato alla rilevazione, nel momento in cui si trova ad espletare un qualunque incarico (anche occasionale ed a titolo gratuito) che esuli dai propri compiti e doveri d'ufficio. A tal fine è tenuto a dare, all'atto del conferimento dell'incarico, al soggetto pubblico o privato conferente, esatte indicazioni sui propri dati anagrafici, la propria qualifica nonché l'esatta sede di servizio.

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