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D.P.R. 12.01.1998, n. 37

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 15 marzo 1997. (G.U. 10.03.1998, n. 57)

Art. 7 - Nulla osta provvisori 1

1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 818 del 7 dicembre 1984, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'Interno 8 marzo 1985, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge n. 966 del 26 luglio 1965, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'Interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005.

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Comma modificato dall'art. 9-bis del d.l. 24.6.2003 n., 147, conv. da legge 1.8.2003 n. 200 e successivamente dall'art. 3 del d.l. 9.11.2004 n. 266, conv. da legge 27.12.2004 n. 306.

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