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D.M. Pubblica istruzione 30.01.1998, n. 39

Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. (G.U. 12.02.1998, n. 35)

Art. 4 - Disposizioni particolari in materia di abilitazioni

1. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui alla colonna 2 dell'allegata Tabella A/2 del presente decreto, possono partecipare ai concorsi, al fine del conseguimento dell'abilitazione per la corrispondente classe della colonna 1 della medesima Tabella A/2, sostenendo solo le prove d'esame scritte, grafiche ed orali per le discipline mancanti, purché in possesso del prescritto titolo di studio.

2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica.

3. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 50/A- Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 36/A- Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione, ovvero per le classi di concorso LXVI e XLII del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati per la classe 37/A- Filosofia e storia.

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