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Circolare MPI 28.01.1998, n. 36

Legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Cessazioni anticipate dal servizio del personale del comparto scuola.

Con la presente circolare si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle principali innovazioni introdotte in materia dalla legge in oggetto fornendo nel contempo alcuni chiarimenti ed indicazioni operative.

A. 1) Nuovi requisiti previsti dalla legge n. 449/1997 per accedere al trattamento pensionistico. 2) Termini per la presentazione delle domande di dimissioni e per la revoca delle stesse. 3) Richieste di mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età. 4) Richieste di part-time da parte del personale collocato a riposo.

1) Nuovi requisiti previsti dalla legge n. 449/1997 per accedere al trattamento pensionistico (art. 59, comma 6).

Si precisa preliminarmente che, dal 1° gennaio 1998, i nuovi requisiti richiesti ai dipendenti pubblici per accedere al trattamento pensionistico sono quelli indicati nella tabella D, di cui all'art. 59, comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

Per l'anno 1998, essi sono fissati dalla legge in 53 anni di età e 35 anni contributivi o, in mancanza del requisito anagrafico, in 36 anni contributivi.

2) Termini per la presentazione delle domande di dimissioni e della revoca delle stesse (D.M. n. 48 del 21 gennaio 1997).

Per il personale del comparto scuola la materia è disciplinata da specifiche disposizioni normative (artt. 510 e 580 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e art. 1 - comma 74 - legge n. 662 del 23 dicembre 1996); pertanto, nei confronti di tali dipendenti, non trova applicazione la normativa prevista dall'art. 59 - commi 21, 54 e 55 - della citata legge n. 449 del 1997 per il restante personale del pubblico impiego.

Resta, quindi, confermato al 15 marzo, per gli effetti valere dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico successivo, il termine di presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio e di revoca delle stesse, stabilito dal D.M. n. 48 del 21.1.97, avendo tale decreto efficacia pe

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