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Circolare MPI 27.01.1998, n. 33

Regime di rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola. Incompatibilità - Rilevazione dati.

Come è noto, la legge n. 662 del 23.12.96, ha previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L'istituto in parola, rende possibile, per il personale che presti attività lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, lo svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o autonomo.

Per il personale della scuola, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si è provveduto a disciplinare la materia con l'O.M. n. 446 del 22.7.1997, che ha trovato applicazione dall'inizio del corrente anno scolastico.

Attesa la rilevanza delle innovazioni introdotte si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di assumere le iniziative necessarie per assicurare la più ampia e corretta informazione al personale predetto, in modo da evidenziarne tutte le opportunità e adempimenti applicativi.

Nel contempo, appare utile richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di procedere periodicamente alle verifiche a campione previste dall'art. 1, comma 62, della citata legge n. 662/1996, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni relative al regime di incompatibilità, fatte salve, ovviamente, le deroghe previste per il personale docente.

Si ritiene, inoltre, necessario procedere ad un monitoraggio generale del fenomeno; a tal fine sono state predisposte le due unite schede di rilevazione miranti a quantificare:

A) l'entità delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e delle trasformazioni effettuate, in ambito provinciale, con distinzione tra gradi di scuola, classi di concorso, profili;

B) la consistenza numerica delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività libero-professionali (sia in regime di part-time sia - per i docenti - a tempo pieno), nonché di altra attività subordinata o autonoma (in regime di part-time).

Le SS.LL., pertanto, provvederanno dirett

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