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Circolare MPI 20.01.1998, n. 19

Personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. della scuola - Attività di formazione ed aggiornamento ai fini della progressione economica.

Sono pervenuti quesiti sul passaggio, dal 1° gennaio 1998, alla posizione stipendiale successiva a quella in godimento al 31 dicembre 1997 dopo il decorso dei periodi di permanenza indicati nella tabella B allegata al C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995.

Ai fini dell'attribuzione della posizione retributiva successiva di cui trattasi, si fa presente che devono ritenersi valide le istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 7, prot. 10219/BL, dell'8 gennaio 1997.

Si rivolge, in particolare, l'invito, da estendere alle dipendenti istituzioni scolastiche per la parte di propria competenza, ad effettuare, con la massima tempestività, l'adempimento dell'invio della schede, di cui si unisce un fac-simile, relativa alla comunicazione dell'insussistenza dei requisiti necessari per il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di attuale appartenenza.

Le competenti Direzioni provinciali del Tesoro attribuiranno, ove non ricevano la suddetta scheda, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il trattamento economico correlato alla nuova classe stipendiale, fermo rimanendo il recupero delle maggiori somme corrisposte qualora fosse accertata l'assenza delle condizioni richieste per il conferimento della successiva posizione retributiva. Sulla eventualità di tale recupero dovrà essere espressamente richiamata in modo particolare l'attenzione di tutto il personale interessato.

 

Scheda:

Intestazione del Provveditorato o scuola

Prot. ..........................

Data ..........................

Alla Ragioneria provinciale dello Stato di ..................................................... Alla Direzione provinciale del Tesoro di ....................................................

Oggetto: Personale del comparto scuola - Insussistenza dei requisiti necessari per il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di appartenenza.

Al fine di quanto previsto dagli artt. 27 e 66

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