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Circolare MPI 19.01.1998, n. 17

Cap. 1293 - Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'Amministrazione - Applicazione disposizioni di cui al decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, ed alla circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze.

Il decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, contiene importanti novità a decorrere dal 1° gennaio 1998, con riferimento, tra l'altro, alle spese indicate in oggetto.

In base al suddetto decreto, infatti le somme che vengono corrisposte a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per crediti di lavoro (art. 429 del c.p.c.) debbono essere considerate reddito di lavoro dipendente.

Dalla lettura delle disposizioni che incidono sulla materia in argomento si può rilevare, innanzitutto, che sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali debbono essere considerati redditi di lavoro dipendente ai soli fini fiscali nella considerazione che l'articolo 6 (comma 1) dello stesso precitato decreto legislativo n. 314, apportando modificazioni all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi soltanto quelli di cui al comma 1 dell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e non quelli di cui al comma 2, nel quale risultano compresi gli oneri in questione in virtù delle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto sopra indicato.

Da tali disposizioni, inoltre, si evince che ai fini della determinazione della base imponibile degli oneri in argomento va applicato il criterio di cassa in base al quale sono assoggettate le somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, a datare dall'1° gennaio 1998, per determinare il quantum dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, fermi restando i criteri generali finora seguiti, ed in particolare quelli contenuti nella circolare del 13 luglio 1995, prot. n. 5393 (riguardanti l'applicazione dell'articolo 22 - comma 36 - della legge n. 724 del 23 dicembre 1994), si provvederà a rivalutare le somme dovute a titolo di credito principale al netto di tutte le ritenute (ivi compresa quella fiscale) e quindi sull'importo

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