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O.M. MIUR 13.02.1998, n. 55.

Art. 3 - Formazione degli elenchi e graduatorie

3.1 Il Provveditore agli Studi ed il Direttore di Conservatorio o Accademia, redigono appositi elenchi di tutto il personale che ha richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale, suddivisi per classi di concorso o profili professionali, secondo le modalità contemplate dall'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale n. 446/1997.

3.2 Qualora si determini esubero delle domande rispetto al contingente massimo di posti previsti dall'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale n. 446/1997 da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno, devono essere compilate, per ciascuna tipologia professionale interessata, due distinte graduatorie, rispettivamente per il personale in costanza di rapporto contrattuale e per quello che ha richiesto il collocamento a riposo per anzianità di servizio.

3.3 Nell'ipotesi prevista al comma 2, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore dei beneficiari del D.I. n. 331/1997 avviene subordinatamente alla possibilità di accoglimento delle domande del restante personale e secondo l'ordine di inserimento nelle rispettive graduatorie.

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