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Nota Pubblica istruzione 18.02.1998, prot. n. 1394.

Si fa riferimento alle richieste di determinazioni di questa Amministrazione in merito alla disciplina economica applicabile agli accertamenti medico-legali indicati in oggetto.

Al riguardo si comunica, anche su costante e ripetuto avviso dei Ministeri del Tesoro e della Sanità, che le suddette prestazioni medico-legali, in cui vanno ricompresi anche gli accertamenti medico-fiscali, eseguite dalle ASL nei confronti di dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possono che avere carattere gratuito in quanto rientranti ex art. 14 u.c. L. 833/1978 nella competenza istituzionale propria delle ASL.

Si richiama in proposito il parere n. 3316/94 con il quale il Consiglio di Stato - Sez. I, Comm. Spec., a seguito di richiesta di riesame di precedente parere (CdS - Sez. II, n. 59/92) ha riaffermato:

a) la riconduzione degli accertamenti medico-legali eseguiti nei confronti dei dipendenti della P.A. nella competenza istituzionale del servizio sanitario nazionale nel cui ambito le ASL provvedono all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

b) la conseguenza della inesistenza di pretese creditorie nei confronti delle P.A. richiedenti da parte delle ASL stesse.

La stessa giurisprudenza del TAR, recentemente, si è espressa nel senso suindicato a seguito di ricorso presentato dal Ministero dei Trasporti.

Specificatamente il TAR Umbria con sentenza n. 501 del 22 settembre 1997 ha annullato la deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 19.1.1996 proprio nella parte in cui stabiliva l'onerosità delle visite fiscali effettuate dal datore di lavoro pubblico, per violazione degli artt. 14, 19 primo comma, e 15 L. 833/1978, statuendo che le "visite fiscali" rientrano a pieno titolo tra le competenze istituzionali delle ASL.

Viene, peraltro, affermato il difetto di competenza delle regioni, ai fini della regolamentazione dell'onerosità di dette prestazioni c

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