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Legge 05.02.1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea. (G.U. 14.02.1998, n. 37)

Art. 1 -

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lett. c) del co. 1 dell'art. 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lett. a), b), d) ed e) del co. 1 e di cui al co. 2 dell'art. 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, della L. 23.8.88, n. 400. 1

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Il regolamento sull'uso delle bandiere da parte di amministrazioni dello Stato e enti pubblici è stato emanato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 .

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